L’obiettivo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quello di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di Protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Una buona e congrua valutazione dei rischi, sia per la salute che per la sicurezza, del dipendente parte sempre da una disamina completa dei processi lavorativi che caratterizzano ogni singolo lavoratore o categorie omogenee.
In particolare i rischi che interessano i lavoratori occupati nelle piccole aziende del trasporto, sono connessi alle specifiche mansioni legate all’attività di autotrasporto per conto terzi, con l’uso di mezzi adeguatamente allestiti per il trasporto di prodotti di diversa natura, e in misura molto minore, per il tipo di merce trasportata che risulta debitamente inscatolata e imballata (rischio chimico, biologico, etc).
Per quanto sopra, nella valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro, devono essere analizzati con maggiore attenzione i rischi sulla salute dei dipendenti relativi a:
- Incidente stradale;
- Esposizione alle vibrazioni durante le fasi di guida;
- Esposizione al rumore;
- Posture di lavoro incongrue
e rischi abbinati alla movimentazione da carico nelle fasi di carico e scarico merci nelle aree di interfaccia (piazzali) con le strutture dei clienti serviti.
In aggiunta, vanno sempre considerati i rischi la cui natura infortunistica è correlata all’accesso del personale dipendente presso impianti (magazzini) propri e di terzi, oltre alle attrezzature presenti. In quest’ultimo caso è opportuno che il documento di valutazione dei rischi, redatto dal datore di lavoro dell’azienda di autotrasporto, sia integrato e accompagnato da un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) del cliente terzo presso il quale è svolta l’attività di carico/scarico merci: la redazione di questo documento da parte del committente è un atto dovuto e va preteso.
Le aziende di autotrasporto e distribuzione, per quanto di piccola dimensione, se hanno anche un solo lavoratore subordinato o ad essi equiparato, sono comprese nel campo di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e devono, per quanto in misura proporzionale, applicare i dettami del D.lgs 81/08. I padroncini che decidono di assumere anche un solo dipendente, hanno l’obbligo di “impalcare” il Sistema di Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro, proprio con lo scopo di garantire la massima tutela al dipendente.
Il Datore di Lavoro nel caso di imprese di autotrasporto molto piccole si trova, spesse volte, da solo a gestire un sistema che, anche per un solo dipendente, non fa sconti in termini di requisiti minimi.
Tra gli obblighi non delegabili, previsti dall’articolo 17 del D.lg. 81/2008, a carico del datore di lavoro, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori costituisce l’adempimento prioritario, rappresentando il momento conoscitivo e programmatico fondamentale del processo di prevenzione indicato dal Decreto stesso.
Tra gli obblighi non delegabili, previsti dall’articolo 17 del D.lg. 81/2008, a carico del datore di lavoro, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori costituisce l’adempimento prioritario, rappresentando il momento conoscitivo e programmatico fondamentale del processo di prevenzione indicato dal Decreto stesso.
La redazione dell’opportuna valutazione dei rischi è a carico esclusivo del Datore di Lavoro che, affidandosi ad un RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) esterno, o ricoprendo direttamente lui tale incarico (possibilità percorribile solo nel caso di aziende sotto i 15 dipendenti), deve passare in rassegna tutti i possibili rischi ai quali sono esposti i propri dipendenti.