Decreto Aiuti 2022. Bonus una tantum € 200 - Sviluppo Azienda

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Per i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, il bonus verrà erogato, unitamente alla retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022, automaticamente, dai datori di lavoro, in busta paga, i quali potranno recuperare l’importo erogato nell’F24 al primo pagamento d’imposta utile.

Per la spettanza del suddetto bonus sarà necessario che il lavoratore dipendente abbia percepito, per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022, una retribuzione contributiva imponibile inferiore ad € 2.692 mensili.
Restano esclusi dalla platea dei beneficiari tutti i lavoratori dipendenti titolari di altri trattamenti pensionistici, compresi gli assegni di invalidità.

Per i lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), lavoratori stagionali, intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio, il bonus verrà erogato, previa presentazione della domanda, direttamente dall’INPS e non dalle aziende. La domanda potrà essere presentata tramite patronato o tramite portale Inps.

Per la spettanza del suddetto bonus sarà necessario che il collaboratore abbia un contratto in essere al 18-05-2022 e che per l’anno 2021 abbia un reddito inferiore ai 35.000,00 euro.

Con l’occasione è opportuno sottolineare che, la misura di cui sopra non va confusa, come spesso si rileva, con il bonus carburanti di 200 euro previsto dall’art. 2 del D.L. 21/2022, già convertito in legge in via definitiva. Trattandosi di somma di pari importo e appellata come bonus carburanti, si è generata una certa confusione. Il bonus carburante non è un’erogazione obbligatoria a favore di tutti i lavoratori. È una disposizione che consente alle aziende, facoltativamente, di erogare nell’ambito di misure ricollegabili ad accordi di welfare aziendale, un bonus carburante del valore massimo di 200 euro a favore dei propri dipendenti, su cui non andranno pagati contributi e tasse. Pertanto, per l’anno 2022, la soglia, normalmente di € 258,23 (articolo 51, comma 3 del TUIR), può essere incrementata, per questo specifico benefit, di ulteriori 200,00 euro. Obiettivamente, in questa fattispecie, non un grande sforzo da parte del governo, se si considera che tale somma, per quanto non gravata da tasse e contributi, resterebbe a totale carico delle aziende, e se si tiene conto che per gli anni 2020 e 2021, la somma base di € 258,23 era stata duplicata a € 516,46, da utilizzare indistintamente per qualsivoglia tipo di acquisto, quindi non limitatamente ai carburanti. Insomma, con questa disposizione ad hoc non si è neanche equiparato quanto previsto normativamente nell’ultimo biennio.

(antoniosbrescia@studiosbrescia.it)

Dott. Antonio Sbrescia


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge numero 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“, per contrastare i disagi del caro prezzi, è stato introdotto un bonus di 200 euro, una tantum, per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, autonomi senza partita Iva titolari di contratti d’opera nel 2021, incaricati alle vendite a domicilio.
Ancora una volta, il governo ha avuto necessità di intervenire in un periodo, ormai di durata pluriennale, di grandi incertezze e timori. L’inflazione sta divorando i redditi di tutte le categorie, generando i maggiori disagi nei redditi medio-bassi. Sulla base di queste considerazioni è stato necessario dare un “segnale” (perché solo di tale trattasi), che, comunque, ha richiesto uno sforzo, non da poco, nel bilancio pubblico.
Relativamente alla misura in oggetto va specificato che:
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