il nuovo assegno sarà parametrato in base ai criteri di progressività basati sull’ISEE, che rappresenta un indicatore complessivo ben più ampio e probabilmente più aderente alla reale condizione economica della famiglia. In ogni caso l’Assegno non spetterà per livelli di ISEE superiori ad € 50.000,00. L’entrata in vigore dell’assegno unico, inizialmente prevista per il primo luglio 2021, è stata posticipata al 01.01.2022. Nel frattempo è stata attuata una disposizione ponte in vigore fino al 31.12.2021, finalizzata all’erogazione di un “assegno temporaneo” a favore di autonomi e di lavoratori dipendenti, che non possono richiedere l’ANF per carenza dei requisiti previsti dalla legge. Insomma una temporanea estensione dei soggetti beneficiari, erogata direttamente dall’Inps, nell’attesa che entri in vigore il nuovo Assegno Unico. Ovviamente, in questa fase di transizione, i dubbi superano di gran lunga le certezze. In primis, non conoscendo esattamente i valori dell’assegno, non possiamo essere certi che gli attuali percettori dei tanti benefici esistenti ne escano avvantaggiati o, quanto meno, non penalizzati. In ogni caso sembra certa la compatibilità con alcune misure di lotta alla povertà, quale ad esempio il reddito di cittadinanza. Ci si domanda, inoltre, se questa erogazione sarà gestita solo dall’Inps o dal datore di lavoro, o da entrambi, come avviene oggi per alcune misure. Sarà inoltre necessario, per il richiedente, possedere tutta una serie di requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione. In conclusione non si può non apprezzare lo sforzo del legislatore che sembra intenzionato a modificare alcuni privilegi o storture appartenenti a logiche anacronistiche e indotte da influenze sindacali prevalenti. La famiglia meno agiata va sostenuta sempre e comunque, e la qualità di vita dei minori al proprio interno non può essere penalizzata dal solo fatto che venga esercitato, dai propri genitori, un lavoro autonomo piuttosto che un lavoro subordinato. È un discrimine di dubbia costituzionalità che va superato nel più breve tempo possibile. Ovviamente l’analisi della tematica, così complessa e articolata, è solo all’inizio e andrà approfondita alla luce di prossimi regolamenti e decreti attuativi.
Dott. Antonio Sbrescia
Assegno Unico.
La legge delega 46/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.04.2021 introduce la nuova misura per i figli minori acarico, e si prefigge l’obiettivo dì rivoluzionare le regole per il sostegno alla famiglia.
La legge delega 46/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.04.2021 introduce la nuova misura per i figli minori a carico, e si prefigge l’obiettivo di rivoluzionare le regole per il sostegno alla famiglia. Trattasi di un provvedimento che vuole semplificare e migliorare quel complesso universo di norme e regolamenti che supportano le classi meno agiate della popolazione: in particolare dovrebbero scomparire gli assegni per il nucleo familiare erogati in busta paga, le detrazioni per figli a carico, nonché alcune misure erogate direttamente dall’Inps (assegno di natalità, premio alla nascita, bonus asili nido, assegni con almeno 3 figli erogati dai comuni), a fronte di una somma onnicomprensiva e universale, ovvero rivolta ad una platea molto più ampia di beneficiari. L’obiettivo è dare assistenza a diversi milioni di nuclei familiari che fino ad oggi non hanno mai ricevuto l’assegno per i figli. In particolare a quei lavoratori, che nonostante siano dipendenti, ad oggi risultano esclusi dall’assegno per nucleo familiare perché privi del requisito reddituale che prevede che almeno il 70% del reddito sia costituito da reddito da lavoro dipendente, oppure perché titolari di un reddito talmente basso tale da non poter beneficiare di eventuali detrazioni per figli a carico in quanto non soggetto a ritenute. La seconda macro categoria di soggetti interessati attiene ai lavoratori autonomi i quali storicamente (in maniera obiettivamente inspiegabile) sono esclusi dall’assegno al nucleo familiare nonostante la presenza di figli minori. Altro importante aspetto innovativo riguarda la sua determinazione, in quanto, per la prima volta, la misura è sganciata dal parametro reddituale da sempre utilizzato per l’attribuzione delle detrazioni (reddito individuale) e dell’ANF (reddito dell’intero nucleo):